Art. 24.

(Misure per favorire l'integrazione del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria).

      1. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato, del titolare di protezione sussidiaria e dei loro familiari.
      2. I programmi per favorire l'integrazione sono destinati a equilibrare lo svantaggio oggettivo e soggettivo del rifugiato e del titolare di protezione sussidia rispetto al cittadino italiano. In particolare i programmi favoriscono l'apprendimento della lingua italiana, la conoscenza del sistema politico, sociale, economico e culturale italiano, la comprensione e la condivisione dei valori espressi nella Costituzione e alla base dell'azione dell'Unione europea, nonché dei princìpi che regolano l'accesso al lavoro, l'accesso a un alloggio autonomo, l'inserimento scolastico dei minori, l'accesso all'effettiva fruizione dei diritti e dei servizi previsti alla presente legge, l'espressione delle culture e tradizioni di origine degli interessati e la migliore comprensione

 

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della popolazione italiana della situazione dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e delle loro culture di appartenenza. I programmi devono favorire anche le comunità locali nelle quali i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria intendono inserirsi. I programmi devono altresì contemplare le specifiche esigenze dei rifugiati reinsediati di cui all'articolo 7.
      3. L'Ufficio nazionale predispone programmi triennali per favorire l'integrazione nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 29. L'Ufficio nazionale fornisce al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e al Ministro della solidarietà sociale, nonché alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sei mesi prima della scadenza del programma triennale, un rapporto sulle misure di integrazione con l'indicazione delle linee guida per il successivo programma. I citati Ministri inviano il rapporto alle competenti Commissioni parlamentari con i loro rispettivi pareri.
      4. Il regolamento definisce le modalità di coordinamento nell'attuazione dei programmi triennali predisposti ai sensi del comma 3 del presente articolo con le regioni, nonché la partecipazione delle associazioni e degli enti di tutela di cui all'articolo 28.